Sez. 3, Sentenza n. 3266 del 10/12/2009 Ud. (dep. 26/01/2010) Rv. 245859 - 01
IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE | Omessa notifica alla controparte - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE
L'omessa notifica dell'atto di appello della pubblica accusa alla parte privata o viceversa non è causa di nullità di ordine generale né dà luogo all'inammissibilità del gravame, comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell'eventuale appello incidentale, se consentito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)