Sez. 3, Sentenza n. 15752 del 18/02/2016 Cc. (dep. 15/04/2016) Rv. 266834 - 01
IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE | Alla parte privata - Omissione - Ricorso per cassazione del P.M. avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. - Lesione dei diritti di difesa - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE
In tema di impugnazioni, l'omessa notifica alla parte privata del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero nei confronti della sentenza di non luogo a procedere, emessa ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., non produce alcun effetto processualmente rilevante e nemmeno alcuna lesione dei diritti di difesa, atteso che nei confronti di tale sentenza non è consentito l'appello in via principale né alcuna impugnazione incidentale, e il diritto alla piena conoscenza degli atti processuali è comunque assicurato dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)