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Sez. 6, Sentenza n. 30980 del 08/02/2007 Ud. (dep. 30/07/2007) Rv. 237416 - 01

IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE | Ricorso per cassazione proposto dalla parte civile - Omessa notificazione all'imputato - Inammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237416-01

IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE

In materia di impugnazioni, l'omessa notificazione all'imputato del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile non dà luogo all'inammissibilità del gravame, né impone di dare corso alla notifica non eseguita, quando risulti, in capo al destinatario, la conoscenza dell'atto di impugnazione. (Nel caso di specie, la Corte ha osservato che dall'omessa notifica nessun pregiudizio era derivato all'imputato, che aveva avuto comunque conoscenza dell'atto attraverso le forme e con le modalità previste per il giudizio di impugnazione, avendo depositato una memoria difensiva nella quale venivano analizzate e confutate le censure mosse dal ricorrente alla sentenza di merito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)