Sez. 1, Sentenza n. 13511 del 01/07/2015 (Rv. 635687 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE | Regione Siciliana - Soppressione delle vecchie USL - Azione ex art. 2041 cod. civ. per prestazioni rese in loro favore - Legittimazione passiva della Regione - Sussistenza - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE
La successione "ex lege" delle regioni (e non delle ASL), realizzatasi, giusta l'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed in via concorrente con le cosiddette gestioni stralcio (trasformate in liquidatorie), nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali, riguarda anche le strutture sanitarie operanti nella Regione Siciliana, e ricomprende, accanto alle pretese debitorie e creditorie ivi contrattualmente maturate anteriormente al 10 luglio 1995 (data di inizio del funzionamento delle ASL in quel territorio), anche le domande di arricchimento proposte, ex art. 2041 cod. civ., per prestazioni fino ad allora rese in favore delle menzionate strutture, atteso che le unità sanitarie locali, proprio in quanto soppresse, hanno perduto "ex lege" la legittimazione passiva e non è consentito, in alcun caso, far gravare sulle neo costituite ASL i debiti ed i crediti già facenti capo alle prime.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)