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Sez. 3, Sentenza n. 15819 del 28/07/2005 (Rv. 584360 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI | Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Applicabilità delle disposizioni in materia di notificazione degli atti introduttivi - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584360-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI

Poichè le notificazioni di atti ad enti pubblici per i quali non opera la rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato debbono eseguirsi, a norma degli artt. 144 e 145 cod. proc. civ., presso la sede dell'ente, mediante consegna di copia al rappresentante, è inesistente la notificazione dell'atto di citazione nei confronti dell'Ag.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) eseguita presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con la conseguente nullità del giudizio, compresa la sentenza che lo ha concluso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 145, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/05/1999 num. 165 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)