Sez. 1, Sentenza n. 57 del 05/01/2000 (Rv. 532717 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Attività di agente di commercio - Svolgimento in forma societaria (s.n.c.) - Sufficienza ai fini della soggezione all'imposta - Esclusione - Fondamento - Inapplicabilità dell'art. 6 comma terzo del d.P.R. n. 917 del 1986 o dell'art. 6 comma secondo del d.P.R. n. 597 del 1973 - Effettiva esistenza di organizzazione imprenditoriale e non di prevalenza dell'apporto di lavoro personale - Necessità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
Con riferimento all'esercizio da parte di una persona fisica dell'attività di agente di commercio, la circostanza che tale svolgimento avvenga nella forma giuridica di una società in nome collettivo non giustificava di per sè sola la qualificazione del relativo reddito come reddito d'impresa, ai fini dell'assoggettabilità all'I.L.O.R., non essendo applicabile a tale imposta l'art. 6, comma terzo del d.P.R. n. 917 del 1986 (o l'art. 6, comma secondo del d.P.R. n. 597 del 1973), che riguarda l'I.R.P.E.F., ed essendo invece all'uopo necessario - anche alla luce delle statuizioni delle sentenze n. 42 del 1980 e n. 87 del 1986 della Corte Costituzionale - il concreto accertamento che alla forma societaria corrisponde l'effettivo esercizio dell'attività attraverso un'organizzazione imprenditoriale e che non sia prevalente l'apporto di lavoro della detta persona rispetto alla componente patrimoniale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 3, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 6 com. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)