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Sez. 3, Sentenza n. 1631 del 28/04/1977 (Rv. 385341 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385341-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Nella ricerca e nella valutazione degli elementi probatori, come pure di quelli indiziari e presuntivi, il giudice di merito e investito del piu ampio potere discrezionale, nel senso che e libero di scegliere gli elementi che ritiene maggiormente attendibili, con la conseguenza che il suo ragionamento non puo essere censurato in Sede di legittimita, qualora sia immune da distorsioni logiche e da erronei criteri giuridici. (Conf 1641/75, mass n 375246; (Conf 2139/73, mass n 365351).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)