Sez. 1, Sentenza n. 9980 del 20/09/1995 (Rv. 494092 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE | Esecutività - Convenzione di New York del 10 giugno 1958 - Condizioni - Produzione in originale o copia autentica della scrittura di compromesso e della decisione arbitrale - Natura - Presupposto processuale - Omessa produzione - Conseguenze.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE
Con riguardo a deliberazione in Italia di sentenza arbitrale straniera, a norma della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva in Italia con legge n. 62 del 1968), l'adempimento disciplinato dall'art. 4 di detta Convenzione - consistente nella produzione, in originale o in copia autentica, della scrittura di compromesso contestualmente alla presentazione della domanda di deliberazione - rappresenta un presupposto processuale (non una condizione dell'azione), in particolare, un presupposto per l'emanazione di una decisione nel merito; per cui la sentenza che abbia rilevato il difetto di detto adempimento non preclude la proposizione di una nuova domanda di riconoscimento del medesimo lodo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 839, Cod. Proc. Civ. art. 840, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 4, Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)