diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 21579 del 13/10/2014 (Rv. 632804 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previdenziale - Riserva di ripetizione apposta alla domanda di condono - Effetti - Accertamento giudiziale negativo del debito contratto - Ammissibilità - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632804-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di condono previdenziale, l'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, norma di portata retroattiva ed applicabile a tutte le domande di condono, attribuisce al soggetto che contemporaneamente a detta domanda abbia proposto riserva di ripetizione la possibilità di ottenere l'accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Ne consegue che, in presenza di detta riserva, è preclusa una declaratoria di cessazione della materia del contendere, dovendo il giudice di merito decidere circa la sussistenza dell'obbligazione contributiva dedotta in giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)