Sez. L, Sentenza n. 5311 del 22/04/2000 (Rv. 535981 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previdenziale - Presentazione di istanza nel corso di giudizio diretto all'accertamento negativo del debito previdenziale - Estinzione del giudizio - Condizioni - Istanza di condono con riserva di ripetizione - Estinzione del giudizio - Esclusione - Ricorso per Cassazione censurante la mancata dichiarazione da parte del giudice di merito dell'estinzione del giudizio nonostante presentazione di istanza di condono - Precisazione in ricorso dell'esistenza o meno di riserva di ripetizione apposta all'istanza - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
La presentazione di domanda di condono contributivo - previdenziale non implica rinunzia alla domanda giudiziale di accertamento negativo del debito contributivo, onde tale presentazione non ha un immediato e automatico effetto estintivo sul processo, potendo detto effetto eventualmente risultare a seguito dell'accertamento fattone dal giudice di merito alla stregua dei comportamenti processuali voluti dalle parti, anche con riguardo alla cessazione della materia del contendere, ovvero alla sopravvenuta carenza di interesse a proseguire l'azione, dovendosi però in ogni caso escludere l'estinzione nell'ipotesi in cui sia presentata richiesta di condono con riserva, giusta la previsione dell'art. 81 legge n. 448 del 1997; ne consegue che chi lamenti in cassazione la mancata pronunzia da parte del giudice di merito dell'estinzione del giudizio pur a seguito di presentazione di domanda di condono, deve indicare gli estremi e il contenuto di tale domanda, specificando che essa sia stata o meno proposta con riserva di ripetizione, essendo solo nel secondo caso consentito accedere ad una pronunzia di estinzione e potendo il controllo di legittimità della Corte di Cassazione esplicarsi sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso, senza possibilità di sopperire alle eventuali lacune con indagini integrative.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 88 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)