Sez. 1, Sentenza n. 4693 del 08/05/1998 (Rv. 515278 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Principi di legalità, irretroattività e di divieto di applicazione analogica - Conseguenze - Sopravvenuta disciplina più favorevole - Applicabilità - Esclusione - Applicazione analogica di principi di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2 del cod. pen. - Ammissibilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione analogica risultanti dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato, alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, secondo e terzo comma del cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)