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Sez. 1, Sentenza n. 6232 del 21/06/1999 (Rv. 527733 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Principi di legalità, irretroattività e di divieto di applicazione analogica - Sopravvenuta disciplina più favorevole - Applicabilità a violazioni commesse antecedentemente - Esclusione - Ragioni - Incompatibilità con i suddetti principi - Applicazione analogica dei principi di cui al commi secondo e terzo dell'art. 2 del cod. pen. - Esclusione per identiche ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527733-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE

In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione analogica, risultanti dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, determina l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi e la conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, senza che possano trovare applicazione analogica, stante la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, del codice penale, in tema di retroattività della norma più favorevole. Ne consegue che l'art. 197 del d.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 (entrato in vigore il 19 dicembre 1996), laddove ha modificato in modo più favorevole l'art. 345 comma secondo del Regolamento del nuovo Codice della Strada, di cui al d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, prevedendo espressamente una tolleranza pari al 5%, con una riduzione minima di 5 km, rispetto al valore della velocità rilevata dall'apparecchiatura "autovelox", non può trovare applicazione a violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore di detta modifica.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 345 com. 2, DPR 16/09/1996 num. 610 art. 197, Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)