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Sez. 1, Sentenza n. 12701 del 29/08/2003 (Rv. 566413 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Sospensione della vendita in caso di prezzo offerto notevolmente inferiore a quello giusto - Anche quando sia già intervenuta l'aggiudicazione e sino all'emissione del decreto di trasferimento - Potere del giudice delegato - Sussistenza - Giusto prezzo - Nozione.
Stato
decisa il 2003-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566413-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, il potere di sospendere la vendita di un immobile, attribuito dall'art. 108, terzo comma, legge fall. al giudice delegato, quando ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato, ricorrendone le condizioni, anche allorché sia già intervenuta l'aggiudicazione e fino a quando non sia stato emesso il decreto di trasferimento. Il "giusto prezzo", infatti, costituisce il parametro al quale il giudice delegato deve commisurare quello di aggiudicazione, in presenza di una nuova e maggiore offerta, in funzione del conseguimento, nella fase di liquidazione concorsuale, delle migliori condizioni satisfattive della massa dei creditori, e resta individuato come il prezzo realizzabile secondo il giuoco delle offerte e dei successivi rialzi degli interessati, dei quali sia stata verificata la serietà.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)