Sez. U, Sentenza n. 16618 del 27/07/2007 (Rv. 598244 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Natura e disciplina dei termini previsti dall'art. 59 del d.P.R. n. 916 del 1958 - Individuazione della relativa decorrenza - Obbligo di comunicazione all'incolpato - Presupposto - Avvenuto inizio del procedimento disciplinare - Necessità - Omesso assolvimento di detto obbligo - Conseguenze - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrato, l'art. 59 del d.P.R. n. 916 del 1958 prevede due distinti termini, entrambi annuali, di cui uno per l'inizio dell'azione disciplinare e l'altro per l'instaurazione del conseguente procedimento. Il primo termine decorre da giorno in cui i titolari della suddetta azione (P.G. presso la Corte di cassazione e Ministro della Giustizia) hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare con l'indicazione di tutti i suoi elementi costitutivi, diversamente procrastinandosi tale decorrenza fino al momento in cui, mediante le opportune indagini amministrative, detti elementi vengano acquisiti; il termine per l'inizio del procedimento disciplinare decorre dalla data in cui è stata esercitata l'azione disciplinare con la richiesta di istruzione formale rivolta dal P.G. presso la Corte di cassazione al Cons. Sup. Magistratura ovvero con la comunicazione di procedere ad istruzione sommaria del predetto P.G. allo stesso Consiglio ed è solo con l'inizio del procedimento che deve essere data comunicazione all'incolpato al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa. L'omissione di detta comunicazione comporta la nullità degli atti istruttori, da eccepire, peraltro, secondo le modalità e nei termini previsti dal nono comma dello stesso art. 59, conseguendone, in difetto, la sanatoria. (Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua di quanto enunciato, hanno respinto il motivo dedotto dal magistrato ricorrente con il quale si invocava la nullità della sentenza disciplinare impugnata sul presupposto erroneo che entro l'anno dalla notizia dell'illecito disciplinare non gli era stata data comunicazione dell'addebito, nel mentre tale obbligo, negli evidenziati termini, presupponeva che fosse già iniziato il procedimento disciplinare al quale si riferiva, non correlandosi, invece, all'esercizio dell'azione disciplinare che si perfeziona anteriormente nei modi anzidetti).
Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)