Sez. U, Sentenza n. 14100 del 20/06/2006 (Rv. 589920 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Decorrenza del termine per l'inizio dell'azione disciplinare - Notizia del fatto formante oggetto dell'addebito - Estremi - Indicazione di elementi specifici e sufficienti per la formulazione dell'incolpazione - Idoneità - Sussistenza - Conseguenza - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrato, la previsione, secondo la quale - ai sensi dell'art. 59, sesto comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 - l'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro della giustizia o il P.G. presso la Corte di cassazione hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare, comporta che il detto termine non può che decorrere dalla data in cui il titolare della stessa azione disciplinare ha avuto "notizia" di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito e non da quella - evidentemente successiva - nella quale ha verificato la rispondenza al vero dei comportamenti ascritti al magistrato. Pertanto, qualora la denunzia di fatti disciplinarmente rilevanti sia circostanziata e specifica, è onere, per i titolari della medesima azione disciplinare, entro un anno dalla richiamata "notizia" non solo verificare la fondatezza delle contestazioni (promuovendo le indagini amministrative del caso), ma anche iniziare, esercitandola in concreto, l'azione disciplinare. (Nella specie, le Sezioni Unite, enunciando il riportato principio, hanno rigettato il ricorso del Ministro della giustizia e confermato l'impugnata sentenza della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura, con la quale era stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione disciplinare nei confronti di tre magistrati, siccome non proposta nel termine di legge, considerandosi che quest'ultimo termine si sarebbe dovuto ritenere decorrente dall'avvenuta acquisizione degli esposti provenienti da fonte qualificata - ovvero da avvocati esercenti nel foro in cui prestavano servizio i magistrati incolpati - contenenti l'indicazione di dati dettagliati e specifici circa i presumibili illeciti ascrivibili ai medesimi magistrati e, perciò, sufficienti, anche se eventualmente previa ulteriore verifica sulla scorta degli esiti della indagine ispettiva, per formalizzare nel predetto termine l'esercizio dell'azione disciplinare).
Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 com. 6 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)