Sez. 5, Sentenza n. 13505 del 27/07/2012 (Rv. 623644 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 8 della legge n. 289 del 2002 - Irrogazione di sanzioni in materia di IVA - Definizione agevolata - Contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE - Disapplicazione - Fondamento - Sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C 132/06.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui consente la definizione in via agevolata delle violazioni in materia di IVA (nella specie, sanzioni irrogate per omessa emissione di autofattura), va disapplicato perché in contrasto con gli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della Sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente all'IVA, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE del 17 luglio 2008, in causa C-132/06.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)