diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7003 del 27/11/1986 (Rv. 449090 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITÀ DI MALATTIA - OMESSO O RITARDATO INVIO DEL CERTIFICATO MEDICO DI INIZIO O CONTINUAZIONE DI MALATTIA ALL'INPS - CONSEGUENZA - DISCIPLINA EX LEGGI N. 33 DEL 1980, DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 663 DEL 1979, E N. 155 DEL 1981 - PORTATA.*
Stato
decisa il 1986-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449090-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITÀ DI MALATTIA - OMESSO O RITARDATO INVIO DEL CERTIFICATO MEDICO DI INIZIO O CONTINUAZIONE DI MALATTIA ALL'INPS - CONSEGUENZA - DISCIPLINA EX LEGGI N. 33 DEL 1980, DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 663 DEL 1979, E N. 155 DEL 1981 - PORTATA.*

Le conseguenze dell'omesso o ritardato invio del certificato medico di inizio (o continuazione) di malattia all'INPS al fine di attivare la procedura di erogazione dell'indennità di malattia sono - anche dopo le leggi n. 33 del 1980 (di conversione del d.l. n. 663 del 1979) e n. 155 del 1981 - prive di una specifica disciplina speciale, atteso che la nuova normativa citata ha innovato in ordine al termine di trasmissione del certificato di malattia (riducendolo da tre a due giorni) e alle modalità di invio dello stesso (raccomandata con ricevuta di ritorno), nulla può disponendo in ordine agli effetti dell'inosservanza di tali prescrizioni. Pertanto per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1886 cod. civ. alla disciplina generale del codice civile e quindi in particolare all'art. 1915 cod. civ. il mancato o ritardato inoltro del certificato di malattia non impedisce l'insorgenza del diritto dell'assicurato all'indennità di malattia, ma incide soltanto sul piano probatorio, imponendo una valutazione particolarmente rigorosa del fatto costitutivo del diritto (ossia la malattia), il cui Onere incombe sul lavoratore assicurato, attesa la maggiore difficoltà nei controlli e nella prova contraria a causa del tempo trascorso. (Conf 4953/86, mass n 447634; (contra 4725/86, mass n 447431; (contra 2494/86, mass n 445590; (contra 5392/85, mass n 442627; (contra 2869/85, mass n 440619).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1915, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 2 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)