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Sez. 3, Sentenza n. 4729 del 23/07/1986 (Rv. 447431 - 01)

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - VENDITA IN BLOCCO - DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447431-01

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - VENDITA IN BLOCCO - DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE.*

Nel caso di vendita in blocco di un intero edificio, del quale facciano parte immobili locati ad uso diverso dall'abitazione, i conduttori di questi non hanno i diritti di prelazione e di riscatto, previsti dagli artt. 38 e 39 della legge n. 392 del 1978, né sull'unità immobiliare oggetto del rispettivo rapporto locatizio, né sull'intero stabile, rappresentando quest'ultimo un bene diverso dalle singole unità che lo compongono. (Conf 6382/85, mass n 443467; (Conf 5730/84, mass n 437407; (Conf 6256/83, mass n 431014).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)