Sez. 3, Sentenza n. 2077 del 24/03/1983 (Rv. 426934 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO E CITAZIONE PER CONVALIDA - PER MOROSITÀ - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - ORDINANZA DI RILASCIO - IN GENERE - LEGGE N. 392 DEL 1978 - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - COMPATIBILITÀ CON LE NORME DEL CODICE DI RITO SUL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITÀ - SUSSISTENZA - PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA EX ART. 658 COD. PROC. CIV. E PROVVEDIMENTO DI RILASCIO EX ART. 56 LEGGE N. 392 DEL 1978 - NATURA DI ORDINANZE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO E CITAZIONE PER CONVALIDA - PER MOROSITÀ - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - ORDINANZA DI RILASCIO - IN GENERE - LEGGE N. 392 DEL 1978 - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - COMPATIBILITÀ CON LE NORME DEL CODICE DI RITO SUL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITÀ - SUSSISTENZA - PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA EX ART. 658 COD. PROC. CIV. E PROVVEDIMENTO DI RILASCIO EX ART. 56 LEGGE N. 392 DEL 1978 - NATURA DI ORDINANZE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Anche dopo l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 in tema di locazioni di immobili urbani, che non ha abrogato le norme del codice di rito sul procedimento di convalida di sfratto per morosità, ma ha solo introdotto una disciplina più dettagliata sulla possibilità del conduttore di sanare la morosità e sulla fissazione della data del rilascio, sia il provvedimento di convalida dello sfratto, reso ai sensi dell'art. 658 cod. proc. civ., sia il provvedimento di rilascio, reso a norma dell'art. 56 della citata legge, costituiscono ordinanze non impugnabili, salvo il rimedio dell'opposizione tardiva di cui all'art. 668 cod. proc. civ., ovvero, quando siano stati emessi al di fuori delle condizioni previste, assumono natura sostanziale di sentenze, come tali impugnabili con appello. In entrambi i casi, pertanto, resta preclusa l'esperibilità avverso detti provvedimenti del ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione. (V 4792/81, mass n 415493; (V 1997/81, mass n 412704).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 668 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)