Sez. 6, Sentenza n. 37491 del 13/10/2010 Cc. (dep. 19/10/2010) Rv. 248518 - 01
CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA | Agenti dell'E.N.P.A. (Ente nazionale protezione animali) - Poteri loro conferiti dalla legge sulla caccia - Potere di procedere a sequestro penale - Attribuzione - Esclusione - Ragione.
CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA
Le guardie zoofile dell'E.N.P.A. (Ente nazionale protezione animali) non rivestono in alcun caso la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e non possono procedere pertanto al sequestro probatorio, in applicazione dei poteri di vigilanza e di accertamento loro conferiti dall'art. 28, commi primo e quinto, legge 11 novembre 1992, n. 157.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 28 com. 1, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 28 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)