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Sez. 1, Sentenza n. 6979 del 08/05/2003 (Rv. 562742 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI | Dichiarazione di pubblica utilità "ex lege" - Termine di efficacia - Determinazione - Prorogabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562742-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il principio secondo cui solo la scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori comporta l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità ha un ambito di operatività limitato alle sole ipotesi di dichiarazione esplicita di pubblica utilità. Allorquando, invece, la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza sia implicita e consegua per espressa disposizione di legge all'approvazione del progetto dell'opera pubblica, il termine di cui all'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 - secondo cui la dichiarazione di pubblica utilità diviene inefficace se i lavori non iniziano nel triennio successivo all'approvazione del progetto - si sovrappone, in quanto previsto da una legge speciale successiva, a quello previsto in via generale dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359. Ne consegue che l'inutile decorso del termine triennale per l'inizio dei lavori determina una situazione di carenza di potere che esclude l'utile prosecuzione della procedura ablatoria, travolgendo il provvedimento di occupazione in via d'urgenza eventualmente già emanato; con l'ulteriore conseguenza che l'istituto della proroga del termine, che per il suo carattere generale deve trovare applicazione anche ai termini stabiliti nelle ipotesi di pubblica utilità "ex lege", potrà operare solo se la proroga venga disposta prima della scadenza del triennio dall'inizio dei lavori, senza che possa attribuirsi alcun rilievo all'eventuale maggior termine ancora in corso fissato per l'ultimazione dell'opera, che comporta a sua volta l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità se i lavori, iniziati tempestivamente, non vengano ultimati nel maggior termine fissato all'atto dell'approvazione del progetto.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 03/01/1978 num. 1 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)