diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4565 del 26/01/1982 Ud. (dep. 03/05/1982) Rv. 153536 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - FORMALITÀ RICHIESTE DALL'ART. 360 COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153536-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - FORMALITÀ RICHIESTE DALL'ART. 360 COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'espletamento del riconoscimento fotografico non è necessario che la foto della persona da riconoscere debba essere mescolata a foto di altre persone; ciò perché esso costituisce un accertamento di fatto, svincolato dalle forme della ricognizione di persone di cui all'art. 360 cod. proc. pen. (V mass n 148178).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)