Sez. 3, Sentenza n. 1350 del 08/09/1970 (Rv. 347075 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - INADEMPIMENTO DI SCARSA IMPORTANZA - REIEZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - COMPATIBILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - INADEMPIMENTO DI SCARSA IMPORTANZA - REIEZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - COMPATIBILITA.*
Se normalmente la condanna al risarcimento dei danni segue la pronunzia di risoluzione del contratto, quale ineluttabile conseguenza dell'inadempimento contrattuale, non puo escludersi che, talvolta, lo un effetto non si accompagni all'altro. Cio si verifica, nell'ipotesi di inadempimento di scarsa importanza, nella quale, negata la risoluzione del contratto, l'equilibrio sinallagmatico, violato dal contraente che non ha eseguito esattamente la sua prestazione, puo essere ripristinato mediante il risarcimento dei danni. (contra 2724, 68, mass n 335303).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)