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Sez. 1, Sentenza n. 8265 del 23/05/1988 Ud. (dep. 19/07/1988) Rv. 178893 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - AMMISSIONE - CHIAMATA DI CORREO - DEI COSIDDETTI "PENTITI" - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178893-01

PROVA PENALE - IN GENERE - AMMISSIONE - CHIAMATA DI CORREO - DEI COSIDDETTI "PENTITI" - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*

Le dichiarazioni dei cosiddetti "pentiti" costituiscono un mezzo di prova, recepibile nel processo penale e che il giudice può e deve valutare nel procedimento di ricostruzione del fatto storico, nell'ambito del libero convincimento, a condizione, poiché questo non trasmodi in arbitrio, che le proposizioni accusatorie siano controllabili e controllate. Tale controllo deve estrinsecarsi, sia in una penetrante analisi sull'autore delle dichiarazioni accusatorie e delle spinte psicologiche che lo hanno indotto alla collaborazione con gli inquirenti che nella valutazione intrinseca di tali dichiarazioni sotto il profilo della costanza, della coerenza e precisione in ordine ai riferimenti. Poiché su tali dichiarazioni possa fondarsi il convincimento del giudice è necessario, inoltre, che trovino precisi e puntuali riscontri esterni.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)