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Sez. 2, Sentenza n. 7106 del 20/04/1988 Ud. (dep. 17/06/1988) Rv. 178628 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CRITERIO SPAZIALE O TEMPORALE DELL'IMPOSSESSAMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178628-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CRITERIO SPAZIALE O TEMPORALE DELL'IMPOSSESSAMENTO - IRRILEVANZA.*

Ai fini della sussistenza del delitto di furto, deve escludersi che l'impossessamento della cosa altrui sopporti limiti temporali e/o spaziali, essendo sufficiente che lo stesso sia acquisito anche solo temporaneamente, senza neppure la necessità dell'abductio de loco ad locum della refurtiva. (Conf mass n 168775; (Conf mass n 138278).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)