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Sez. 1, Sentenza n. 3746 del 15/03/2001 (Rv. 544773 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Provvedimento del Tribunale, adito ai sensi dell'art. 26 legge fall., reso per saltum anche sul reclamo al giudice delegato avverso atto del curatore - Ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione - Inammissibilità - Fondamento - Inidoneità degli atti del curatore e dei provvedimenti del giudice delegato, ai sensi dell'art. 25 legge fall., ad incidere su diritti soggettivi - Conseguenza - Natura ordinatoria e revocabilità dei provvedimenti resi dal Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 36 legge fall..
Stato
decisa il 2001-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544773-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE

È inammissibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione avverso il provvedimento del Tribunale - anche se emesso con la formula di "non luogo a provvedere" - adito per reclamare un provvedimento del giudice delegato reso ai sensi dell'art. 25 legge fallimentare (nella specie di autorizzazione al curatore, in conseguenza dello scioglimento automatico, ai sensi dell'art. 78 legge fallimentare, di un contratto di gestione immobiliare, a prendere possesso dei beni detenuti dal terzo e a riscuoterne i relativi canoni), ancorché il medesimo Tribunale esamini altresì, per saltum, altro reclamo proposto al giudice delegato e da questi non deciso avverso un atto del curatore (nella specie la richiesta di restituzione di detti beni), perché espressione di poteri l'uno, di amministrazione, e l'altro di direzione e vigilanza all'interno di una procedura amministrativa, ma inidonei a decidere su diritti soggettivi di terzi, tant'è vero che l'eventuale provvedimento di acquisizione dei beni nei confronti del terzo dissenziente, senza attivare un ordinario procedimento di cognizione, è inesistente, ed impugnabile per nullità senza limiti di tempo. Conseguentemente il provvedimento emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 26 o 36 legge fall. è di natura ordinatoria e revocabile in qualsiasi momento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 36, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 36, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)