Sez. 1, Sentenza n. 9086 del 06/06/2003 (Rv. 563994 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimenti successivi alla sentenza n. 67 del 1990 della Corte cost. - Liquidazione dell'indennità - Determinazione - Opposizione - Termine - Decorrenza - Condizioni - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'emissione del decreto di espropriazione ai sensi dell'art.19 della legge 865/1971, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 22.2.1990, n.67, implica la possibilità di agire per la determinazione giudiziale del credito indennitario insorto con il decreto stesso senza dover attendere la stima definitiva in fase amministrativa a norma degli artt.15 e 16 di detta legge, ma non traduce la relativa facoltà in un onere, né estende all'esercizio di essa il termine decadenziale contemplato con esclusivo riferimento all'opposizione contro la stima definitiva. Il decorso del predetto termine, in dipendenza della mera adozione del decreto di esproprio, si verifica, pertanto, solo quando il decreto medesimo, deviando dal normale schema procedimentale previsto dalla legge n.865 del 1971 (che lo contempla sulla base della stima provvisoria) provveda direttamente a fissare l'indennità definitiva, senza che tali principi trovino eccezione nella disciplina delle espropriazioni per l'attuazione di programmi di sviluppo industriale nel Mezzogiorno (nè, in particolare, nel d.P.R. n.218 del 1978, applicabile, nella specie, "ratione temporis", il cui art. 53 mantiene ferma la distinzione fra l'indennità provvisoria della quale si ordina il pagamento o il deposito con il provvedimento espropriativi, e l'indennità definitiva, da determinarsi successivamente, senza, quindi, toccare l'inidoneità di detto provvedimento a segnare il decorso del termine ex art.19 della cit. legge 865/1971).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)