Sez. 3, Sentenza n. 23013 del 11/06/2026 Cc. (dep. 22/06/2026) Rv. 290288-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE | Vizio di travisamento della prova - Deducibilità in cassazione - Carattere della decisività del dato probatorio travisato od omesso - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE
Il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è configurabile solo quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente idoneo a disarticolare l'impianto logico del provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa all'omessa valutazione della presenza di un secondo profilo genetico maschile sugli indumenti della vittima, non attribuibile all'indagato, in un procedimento cautelare in materia di violenza sessuale in cui la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza è stata ritenuta fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, nonché su riscontri clinici, accertamenti di polizia e dati localizzativi).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)