Sez. L, Sentenza n. 18129 del 13/09/2005 (Rv. 583301 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Nullità della sentenza impugnata "ex" art. 372 cod. proc. civ. - Delimitazione - Nullità propria o originaria - Riconducibilità del giudicato interno per inammissibilità del ricorso in appello - Fondamento - Configurabilità - Conseguenze - Produzione dei documenti relativi - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
Nella nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., rientra - quale nullità propria o originaria - la nullità derivante da giudicato interno per inammissibilità del ricorso in appello, atteso che tale sentenza, decidendo nonostante il giudicato formatosi, non è idonea, ai sensi dell'art. 156 del codice di rito, a raggiungere il proprio scopo disciplinando il rapporto controverso e non è, pertanto, conforme alla fattispecie legale; d'altra parte, diversamente opinando, sarebbe vulnerato il principio del "ne bis in idem" posto nell'interesse pubblico e volto anche ad evitare che - attraverso attività inutili - si metta in pericolo il bene, costituzionalmente protetto, della ragionevole durata del processo. Conseguentemente, la relativa documentazione (nella specie la copia notificata della sentenza di primo grado ai fini del superamento del termine breve per impugnare) può essere legittimamente prodotta nel giudizio di cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)