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Sez. L, Sentenza n. 1010 del 19/02/1986 (Rv. 444531 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - ASSISTENZA - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE 20 SETTEMBRE 1980 N. 576 - ELIMINAZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO DELLE PENSIONI - ABROGAZIONE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444531-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - ASSISTENZA - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE 20 SETTEMBRE 1980 N. 576 - ELIMINAZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO DELLE PENSIONI - ABROGAZIONE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Nel regime anteriore alla legge 20 settembre 1980, n. 576, la eliminazione del divieto di cumulo delle pensioni disposta dalla legge 25 febbraio 1963 n. 289 (art. 13) non ha comportato la abrogazione - per via tacita o per incompatibilità - dell'art. 2, secondo comma, della legge 8 gennaio 1952 n. 6, sull'istituzione della cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori, il quale, con formulazione riprodotta dalla stessa legge n. 289 del 1963 (art. 1), dispone che i professionisti già titolari di pensione debbono essere iscritti alla cassa ai soli fini assistenziali e non anche ai fini pensionistici. (V 1602/85, mass n 439592; (Conf 3801/85, mass n 441387; (contra 4091/81, mass n 414472).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Preleggi art. 15, Legge 08/01/1952 num. 6 art. 2 CORTE COST., Legge 08/01/1952 num. 6 art. 33, Legge 25/02/1963 num. 289 art. 1, Legge 25/02/1963 num. 289 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)