Sez. U, Sentenza n. 16898 del 25/07/2006 (Rv. 591167 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Regioni - Ineleggibilità a consigliere regionale - Mancata disciplina con legge della Regione (ai sensi dell'art. 122 Cost.) - Amministratore di società interamente partecipata dalla Regione - Causa di ineleggibilità di cui all'art. 2 n. 10), legge n. 154 del 1981 - Applicabilità - Candidato eletto nel listino del Presidente - Irrilevanza.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
Qualora una Regione non abbia ancora provveduto a disciplinare con legge i casi di ineleggibilità a consigliere regionale, ai sensi dell'art. 122, primo comma, Cost. e dell'art. 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è applicabile, nei confronti dell'amministratore di una società interamente partecipata dalla Regione, la causa di ineleggibilità a consigliere regionale prevista dall'art. 2, n. 10, della legge 23 aprile 1981, n. 154, la quale non è esclusa dalla circostanza che il candidato venga eletto nella quota maggioritaria mediante inserimento nel cosiddetto listino del Presidente (art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43).
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Legge 23/02/1995 num. 43 art. 1 CORTE COST., Legge 02/07/2004 num. 165 art. 2, Costituzione art. 122, Legge Cost. 22/11/1999 num. 1 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)