Sez. 1, Sentenza n. 16218 del 23/07/2007 (Rv. 598927 - 01)
REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - PUGLIA - IN GENERE | Elettorato passivo - Consiglio regionale - Carica di assessore provinciale - Incompatibilità - Sussistenza - Rimozione successivamente all'elezione - Ammissibilità - Termine ultimo.
REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - PUGLIA - IN GENERE
Ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge n. 154 del 1981, che sul punto integrano la legge reg. n. 2 del 2005, nella Regione Puglia la carica di assessore provinciale è incompatibile con quella di consigliere regionale e tale causa di incompatibilità può essere rimossa successivamente all'elezione a quest'ultima carica, entro il termine ultimo di dieci giorni dalla notifica del ricorso avente ad oggetto l'azione popolare di decadenza, processo autonomo e distinto rispetto al procedimento amministrativo di convalida dell'elezione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 122, Legge 23/04/1981 num. 154 CORTE COST., Legge 23/07/2004 num. 165, Legge Reg. Puglia 25/01/2005 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)