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Sez. 1, Sentenza n. 16218 del 23/07/2007 (Rv. 598925 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Elettorato passivo - Consiglio regionale - Ineleggibilità ed incompatibilità - Mancata disciplina con legge reg. (ai sensi dell'art. 122 Cost.) - Regione Puglia - Legge reg. n. 2 del 2005 - Persistente efficacia della legge n. 154 del 1981 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598925-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di elezioni del consiglio regionale, qualora la Regione, in sede di esercizio della potestà legislativa concessa dal novellato art. 122 Cost., ometta di disciplinare compiutamente i casi di ineleggibilità e di incompatibilità (nella specie la Regione Puglia con la legge reg. n. 2 del 2005), deve ritenersi, in forza sia di un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge reg., sia del principio di continuità, l'efficacia della normativa statale preesistente ed in particolare della legge n. 154 del 1981, conforme al quadro costituzionale in vigore all'epoca della sua emanazione ed espressamente esclusa dall'abrogazione di cui all'art. 274, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 267 del 2000, recante il T.U. degli enti locali.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 122, Legge 23/04/1981 num. 154 CORTE COST., Legge 23/07/2004 num. 165, Legge Reg. Puglia 25/01/2005 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)