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Sez. 1, Sentenza n. 16218 del 23/07/2007 (Rv. 598926 - 01)

REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - PUGLIA - IN GENERE | Elettorato passivo - Consiglio regionale - Carica di assessore provinciale - Incompatibilità - Sussistenza - Rimozione successivamente all'elezione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2007-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598926-01

REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - PUGLIA - IN GENERE

Ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge n. 154 del 1981, che sul punto integrano la legge reg. n. 2 del 2005, nella Regione Puglia la carica di assessore provinciale è incompatibile con quella di consigliere regionale e, poiché le cause di incompatibilità - diversamente dalle cause di ineleggibilità- non incidono sull'elezione, ma impediscono di ricoprire la carica, (tranne che non siano rimosse nei modi e nei tempi a detto fine fissati, dando luogo a decadenza nel caso in cui ciò non accada, senza con ciò solo trasformarsi in cause di ineleggibilità) - le stesse possono essere rimosse anche successivamente all'elezione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 122, Legge 23/04/1981 num. 154 CORTE COST., Legge 23/07/2004 num. 165, Legge Reg. Puglia 25/01/2005 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)