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Sez. 3, Sentenza n. 9648 del 28/06/1974 Ud. (dep. 22/10/1975) Rv. 130962 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLE FRODI NEL SETTORE DEGLI OLI MINERALI- TRASPORTO - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - DEVE COPRIRE L'INTERO CARICO DEL PRODOTTO - IPOTESI VARIE.*
Stato
decisa il 1974-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/130962-01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLE FRODI NEL SETTORE DEGLI OLI MINERALI- TRASPORTO - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - DEVE COPRIRE L'INTERO CARICO DEL PRODOTTO - IPOTESI VARIE.*

Il certificato di provenienza, prescritto per chi trasporta oli minerali combustibili o carburanti in quantita superiore a dieci quintali, deve coprire l'intero carico del prodotto trasportato e non solo una parte, anche se la quantita inferiore ai dieci quintali sia contenuta in recipiente diverso e separato da quello legittimato da regolare certificato ed anche se la merce sia destinata, per la sua utilizzazione, dal deposito ad altra localita della stessa azienda ovvero sia diretta a destinatari diversi per un quantitativo inferiore, per ciascuno di costoro, ai dieci quintali.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 art. 5, Legge 02/07/1957 num. 474 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)