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Sez. 1, Sentenza n. 549 del 20/01/1997 (Rv. 501872 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - CONCORRENZA (DIVIETO DI) - IN GENERE | Disposizione ex art. 2557 cod. civ. - Carattere eccezionale - Esclusione - Applicazione analogica della norma - Ammissibilità - Cessione di sole quote d'azienda - Applicazione analogica di detto articolo - Ammissibilità - Condizioni - Sostanziale sostituzione di un soggetto ad un altro nell'azienda - Necessità.
Stato
decisa il 1997-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501872-01

AZIENDA - CESSIONE - CONCORRENZA (DIVIETO DI) - IN GENERE

In tema di divieto di concorrenza, la disposizione contenuta nell'art. 2557 cod. civ. non ha il carattere della eccezionalità, in quanto con essa (e con la disposizione di cui all'art. 2596 cod. civ.) il legislatore non ha inteso porre una norma derogativa del principio di libera concorrenza, bensì ha inteso disciplinare nel modo più congruo la portata di quegli stessi effetti che le parti hanno esplicitato o che deve presumersi connaturali al rapporto che le parti stesse hanno posto in essere. Pertanto, non è esclusa l'applicabilità in via analogica dell'art. 2557 cod. civ. all'ipotesi di cessione di quote sociali di azienda, nel caso in cui il giudice, con una rigorosa indagine che tenga conto di tutte le circostanze e le peculiarità del caso, accerti che tale cessione concreti un "caso simile" all'alienazione d'azienda (specificamente prevista dalla norma), ossia che essa produca sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nell'azienda.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Civ. art. 2557, Cod. Civ. art. 2596 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)