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Sez. 3, Sentenza n. 26121 del 12/04/2005 Ud. (dep. 15/07/2005) Rv. 231954 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Proprietario non formalmente committente - Responsabilità - Condizioni - Individuazione.
Stato
decisa il 2005-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231954-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di violazioni edilizie, al fine di configurare la responsabilità del proprietario di un'area per la realizzazione di una costruzione abusiva è necessaria la sussistenza di elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che questi abbia concorso, anche solo moralmente, con il committente o l'esecutore dei lavori, tenendo conto della piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione, così come dei rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario, della sua eventuale presenza "in loco", dello svolgimento di attività di vigilanza dell'esecuzione dei lavori, della richiesta di provvedimenti abilitativi in sanatoria, del regime patrimoniale dei coniugi, ovvero di tutte quelle situazioni e comportamenti positivi o negativi dai quali possano trarsi elementi integrativi della colpa.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)