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Sez. 1, Sentenza n. 1695 del 19/03/1998 Cc. (dep. 04/05/1998) Rv. 210562 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Interesse a impugnare - Sussistenza anche nel momento della decisione - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210562-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di impugnazioni è regola generale che occorre avervi interesse, che deve essere concreto - e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato - e persistere sino al momento della decisione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del tribunale che, in sede di riesame o di appello, abbia confermato la misura coercitiva personale applicata dal g.i.p., qualora l'interessato, nelle more del procedimento, sia stato rimesso in libertà, sempre che i motivi di ricorso pongano in discussione la sussistenza delle esigenze cautelari e non dei gravi indizi di colpevolezza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)