Sez. 3, Sentenza n. 324 del 24/01/2000 Cc. (dep. 15/03/2000) Rv. 216449 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Inammissibilità del ricorso conseguente a rinuncia per intervenuta pronuncia favorevole - Spese e pagamento in favore della cassa delle ammende - Esclusione - Fattispecie: ottenuta revoca di sequestro.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
A norma dell'articolo 616 cod. proc. pen. nel caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso la parte privata dovrebbe essere condannata in ogni caso al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Tale disposizione si adatta all'ipotesi in cui il ricorso risulti inammissibile perché manifestamente infondato, o proposto fuori termine, o mediante difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; diversamente quando l'inammissibilità deriva dalla rinuncia al ricorso collegata alla circostanza che il ricorrente ha ottenuto in altra sede la pronuncia favorevole che si attendeva dalla stessa Corte, appare iniquo ed irragionevole condannare la parte stessa alle spese ed alla penalità aggiuntiva del pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. (Fattispecie relativa a ottenuta revoca di sequestro preventivo avverso il quale era stato proposto ricorso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)