Sez. 5, Sentenza n. 19334 del 18/01/2013 Cc. (dep. 06/05/2013) Rv. 256497 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Interesse all'impugnazione in caso di cessazione della misura - Condizioni - Limiti.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
L'interesse all'impugnazione di una misura cautelare personale dopo la sua cessazione è ravvisabile ai fini dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, esclusivamente in relazione all'accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt.273 e 280 cod.proc.pen., e non anche di quelle riferite alle esigenze cautelari previste dall'art.274 cod.proc.pen. o relative alla scelta tra le diverse misure possibili ai sensi dell'art.275 cod.proc.pen., in quanto tali ultime ipotesi non rientrano tra le ragioni idonee a fondare il diritto di cui all'art.314 cod.proc.pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)