Sez. 1, Sentenza n. 7876 del 12/06/2001 (Rv. 547401 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Provvedimento opposto - Nullità per difetto di prova dei fatti materiali posti a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla P.A. con l'ordinanza - ingiunzione - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa configura l'atto introduttivo di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione da lui proposta e, per l'Amministrazione, dal divieto di introdurre motivi o circostanze, a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con l'ingiunzione; ne consegue che, essendo l'esame dell'opposizione limitato ai motivi fatti valere dall'opponente ed essendo preclusa l'estensione a questioni diverse da quelle espressamente dedotte in giudizio, al giudice non è consentito accertare d'ufficio se la pretesa sanzionatoria della P.A. sia assistita da idonea prova dei fatti allorché l'opponente non abbia formulato, in tal senso, uno specifico motivo di opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)