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Sez. L, Sentenza n. 1722 del 15/05/1976 (Rv. 380483 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - OBBLIGAZIONI DEL DATORE DI LAVORO EX ART 8 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - RISARCIMENTO PER MANCATA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380483-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - OBBLIGAZIONI DEL DATORE DI LAVORO EX ART 8 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - RISARCIMENTO PER MANCATA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*

Le obbligazioni poste a carico del datore di lavoro per il caso di licenziamento illegittimo ai sensi della legge n 604 del 1966 si esauriscono in quelle previste dall'art 8 di detta legge, con esclusione, quindi, del risarcimento per mancata retribuzione secondo i criteri ordinari, essendo il risarcimento, per espressa previsione normativa, liquidato in via preventiva e forfettaria, senza possibilita per il lavoratore di chiedere il ristoro dei maggiori danni. (Conf 3713/75, mass n 377928; (Conf 1030/74, mass n 368981).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)