Sez. L, Sentenza n. 1722 del 15/05/1976 (Rv. 380483 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - OBBLIGAZIONI DEL DATORE DI LAVORO EX ART 8 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - RISARCIMENTO PER MANCATA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - OBBLIGAZIONI DEL DATORE DI LAVORO EX ART 8 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - RISARCIMENTO PER MANCATA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*
Le obbligazioni poste a carico del datore di lavoro per il caso di licenziamento illegittimo ai sensi della legge n 604 del 1966 si esauriscono in quelle previste dall'art 8 di detta legge, con esclusione, quindi, del risarcimento per mancata retribuzione secondo i criteri ordinari, essendo il risarcimento, per espressa previsione normativa, liquidato in via preventiva e forfettaria, senza possibilita per il lavoratore di chiedere il ristoro dei maggiori danni. (Conf 3713/75, mass n 377928; (Conf 1030/74, mass n 368981).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)