Sez. 2, Sentenza n. 2452 del 15/04/1980 (Rv. 406173 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - DICHIARAZIONE DI RINUNCIA - EFFICACIA - CONDIZIONI - MANCATA SOSTITUZIONE DEL PROCURATORE RINUNCIANTE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - NOTIFICAZIONE PRESSO DI LUI - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - DICHIARAZIONE DI RINUNCIA - EFFICACIA - CONDIZIONI - MANCATA SOSTITUZIONE DEL PROCURATORE RINUNCIANTE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - NOTIFICAZIONE PRESSO DI LUI - AMMISSIBILITA.*
La dichiarazione, resa in corso di causa, con la quale il difensore rinuncia alla procura conferitagli non puo, stante la sua natura recettizia, sortire efficacia nei confronti della parte rappresentata ove ad essa non sia comunicata; ne, ai sensi dello art 85 cod proc civ, puo avere effetto nei confronti delle altre parti, finche il procuratore rinunciante non sia stato sostituito, con la conseguenza che, in tal caso, dette parti ben possono notificare l'impugnazione presso quest'ultimo a norma della seconda parte del primo comma dell'art 330 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)