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Sez. L, Sentenza n. 11671 del 18/05/2006 (Rv. 589074 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Mobilità tra pubbliche amministrazioni - Natura - Effetti - Diritto alla tutela risarcitoria e indennitaria prevista dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 - Esclusione - Diritto alla differenza economica tra la misura dell'indennità di mobilità e la retribuzione spettante presso l'amministrazione di provenienza durante il periodo di sospensione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589074-01

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE

In tema di eccedenze di personale e di mobilità collettiva tra amministrazioni pubbliche, già regolate dall'art. 35 del d. lgs. n. 29 del 1993 ed ora dall'art. 33 del d. lgs. n. 165 del 2001, nei casi di violazione dei criteri di scelta fissati dalla contrattazione collettiva o (in loro assenza) di quelli legali e nei casi di mancato rispetto del prescritto "iter" procedurale, non potendo il lavoratore pubblico fruire dell'apparato di tutela previsto nel rapporto di lavoro privato, il suddetto lavoratore, che denunzia l'illegittimità della condotta della P.A. facendo valere le suddette violazioni, ha diritto al risarcimento dei danni, commisurato alla differenza tra l'indennità goduta durante il periodo di mobilità ed il trattamento di cui avrebbe goduto se il suo rapporto lavorativo non fosse stato sospeso. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata con la quale era stato, per l'appunto, affermato che la lavoratrice collocata in mobilità - per essere stata assunta presso altra amministrazione durante la sospensione del rapporto lavorativo, prima ancora che con la scadenza del termine di collocamento in disponibilità si fosse determinata la risoluzione del rapporto - non poteva rivendicare i diritti scaturenti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ma soltanto la differenza economica, per il periodo compreso fra la data del collocamento in mobilità e quella dell'assunzione presso altra amministrazione, tra quanto percepito a titolo di indennità ex art. 33 d. lgs. n. 165 del 2001 e quanto dovuto dall'amministrazione di provenienza a titolo di retribuzione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 35 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 33, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 34, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 34 bis, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/01/2003 num. 3 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)