Sez. 3, Sentenza n. 24451 del 26/04/2007 Ud. (dep. 21/06/2007) Rv. 236911 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Esecuzione di interventi edilizi su area sottoposta a vincolo - Assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica - Applicabilità del condono di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269 - Esclusione - Ragioni.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
Il condono edilizio previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 (conv. con modd. in L. n. 326 del 2003) è applicabile agli interventi edilizi anche se eseguiti in area vincolata in assenza di titolo abilitativo e di autorizzazione paesaggistica, purchè si tratti di interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)