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Sez. 2, Sentenza n. 3404 del 05/06/1984 (Rv. 435419 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - "OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO", EX ART. 20 COD. PROC. CIV. - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIMENTO.*
Stato
decisa il 1984-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435419-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - "OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO", EX ART. 20 COD. PROC. CIV. - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIMENTO.*

Obbligazione dedotta in giudizio, ai fini della Determinazione del foro facoltativo ex art. 20 cod. proc. civ., è non solo quella di cui si chiede direttamente l'adempimento, ma anche quella che funge da causa petendi rispetto al contenuto specifico della domanda e, pertanto, ove questa abbia ad oggetto la risoluzione di un contratto per inadempimento, occorre far riferimento, per la individuazione del foro competente, al luogo nel quale doveva essere eseguita l'obbligazione al cui inadempimento si ricollega la pretesa di risoluzione. (V 248/83, mass n 425066; (V 6061/80, mass n 409837).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)