Sez. L, Sentenza n. 4572 del 19/05/1987 (Rv. 453249 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - DATORE DI LAVORO SVOLGENTE DUE ATTIVITÀ DI DIVERSA NATURA MA NON AUTONOME - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRATTI O DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE - RIFERIMENTO AI CRITERI INDICATI NELL'ART. 2070 COD. CIV. - FATTISPECIE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DI ARTICOLI OTTICI CON PREVALENZA SU QUELLA DI MONTAGGIO E RIPARAZIONE DI LENTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - DATORE DI LAVORO SVOLGENTE DUE ATTIVITÀ DI DIVERSA NATURA MA NON AUTONOME - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRATTI O DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE - RIFERIMENTO AI CRITERI INDICATI NELL'ART. 2070 COD. CIV. - FATTISPECIE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DI ARTICOLI OTTICI CON PREVALENZA SU QUELLA DI MONTAGGIO E RIPARAZIONE DI LENTI.*
Nel caso in cui il datore di lavoro svolga due diverse (ma non autonome) attività, l'individuazione della disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 2070 cod. civ., con riguardo all'attività prevalente; pertanto, nel caso in cui l'attività di vendita di articoli ottici, svolta dal datore di lavoro, prevalga su quella di montaggio e riparazione di lenti, è applicabile la disciplina collettiva per il settore commerciale, anziché quella per il settore degli artigiani metalmeccanici, restando in contrario irrilevanti sia l'iscrizione di tale soggetto all'albo delle imprese artigiane come fotografo-ottico sia la circostanza che l'ispettorato del lavoro abbia autorizzato l'assunzione del lavoratore come apprendista aggiustatore e montatore di lenti. (V 6128/84, mass n 437771; (V 6063/84, mass n 437717; (V 3877/84, mass n 435819).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)