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Sez. L, Sentenza n. 6128 del 26/11/1984 (Rv. 437771 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - CRITERI DI APPLICAZIONE - ART. 2070 COD. CIV. - APPLICABILITÀ AI CONTRATTI POSTCORPORATIVI - CONSEGUENZE - ATTIVITÀ DI CUSTODIA E DI GESTIONE DELLE MERCI RICEVUTE IN PEGNO A GARANZIA DI ANTICIPAZIONI BANCARIE - DIPENDENTI DI UN'ISTITUTO DI CREDITO ADDETTI A TALE ATTIVITÀ - DISCIPLINA CONTRATTUALE COLLETTIVA PER LE AZIENDE DI CREDITO - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437771-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - CRITERI DI APPLICAZIONE - ART. 2070 COD. CIV. - APPLICABILITÀ AI CONTRATTI POSTCORPORATIVI - CONSEGUENZE - ATTIVITÀ DI CUSTODIA E DI GESTIONE DELLE MERCI RICEVUTE IN PEGNO A GARANZIA DI ANTICIPAZIONI BANCARIE - DIPENDENTI DI UN'ISTITUTO DI CREDITO ADDETTI A TALE ATTIVITÀ - DISCIPLINA CONTRATTUALE COLLETTIVA PER LE AZIENDE DI CREDITO - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE.*

I criteri fissati dall'art. 2070 cod. civ., per l'individuazione della categoria di appartenenza del datore di lavoro al fine dell'applicazione dei contratti collettivi, i quali operano anche nell'ambito della disciplina collettiva postcorporativa, salvo deroga in favore del lavoratore, comportano che i dipendenti di un istituto di credito, che siano addetti all'attività di custodia e di gestione delle merci ricevute in pegno a garanzia di anticipazioni bancarie, non possono essere soggetti, anziché alle Disposizioni dei contratti collettivi per le aziende di credito, a quelle meno favorevoli dei contratti collettivi per le aziende commerciali, atteso che la suddetta attività, ancorché venga svolta in locali diversi e con separata amministrazione, non è autonoma, ma complementare ed accessoria, secondo un nesso di interdipendenza funzionale, rispetto a quella creditizia. (nella specie, i giudici del merito avevano negato l'invocabilità da parte dei suddetti dipendenti del C.C.n.L. del 23 luglio 1976 per le aziende di credito, ravvisando l'ipotesi di deroga alla sua applicazione prevista dall'art. 3 del contratto stesso per il "personale adibito a servizi o gestioni speciali", e ritenendo altresì non operante il citato art. 2070 cod. civ. nella disciplina postcorporativa. La suprema Corte, oltre a rilevare la violazione del principio di diritto sopra enunciato, ha ritenuto non correttamente motivata l'interpretazione del citato art. 3 del contratto collettivo nel senso dell'inclusione in quella deroga dei dipendenti addetti alla custodia dei pegni). (V 23/80, mass n 403386; (V 2853/79, mass n 399171; (V 398/74, mass n 368097).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)