diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 870 del 28/03/1974 (Rv. 368764 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1974-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368764-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE - NOZIONE.*

La nozione di retribuzione, ai fini assicurativi e previdenziali, consta di due elementi che paritariamente e necessariamente debbono concorrere: uno di carattere subiettivo, che consiste nella provenienza della prestazione dal datore di lavoro, e l'altro di carattere oggettivo, che consiste nel nesso di causalita tra tale prestazione e la prestazione d'opera del lavoratore, per il quale e da considerarsi retribuzione solo il compenso dell'opera prestata. (V 868'73, mass n 363187).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 25/01/1937 num. 200 art. 15, Legge 19/04/1946 num. 238 art. 1, Legge 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)