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Sez. U, Sentenza n. 868 del 29/03/1973 (Rv. 363187 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - OGGETTO - RETRIBUZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO - ENEL - PERSONALE DIPENDENTE - RIDUZIONE TARIFFARIA PER L'ENERGIA ELETTRICA - MISURA ASSISTENZIALE - SOGGEZIONE AI CONTRIBUTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363187-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - OGGETTO - RETRIBUZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO - ENEL - PERSONALE DIPENDENTE - RIDUZIONE TARIFFARIA PER L'ENERGIA ELETTRICA - MISURA ASSISTENZIALE - SOGGEZIONE AI CONTRIBUTI - ESCLUSIONE.*

La nozione di retribuzione, prevista dall'art 27 del DPR 30 maggio 1955, n 797, consta di due elementi che debbono necessariamente concorrere: uno, di carattere subbiettivo, che consiste nella provenienza della prestazione dal datore di lavoro, e l'altro, di carattere obiettivo, che consiste nel nesso di corrispettivita fra tale prestazione e la prestazione d'opera del lavoratore. La riduzione tariffaria spettante, in base al contratto collettivo, ai dipendenti dell' ENEL che usufruiscono dell'energia elettrica per Usi familiari non rientra nell'anzidetta nozione, ma costituisce una misura assistenziale, non avente, come tale, funzione strettamente retributiva, corrispettiva o compensativa; e non puo, pertanto, essere assoggettata ai contributi previdenziali. (V 941/62).*

Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)